Organi di revisione amministrativa e contabile
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
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Oggetto | Anno | |
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Relazione sindacale al bilancio 2021 | 2022 | |
Relazione sindacale al bilancio 2020 | 2021 | |
DELIBERA INDIRIZZO COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA 2020-2024 | 2020 | |
Relazione sindacale al bilancio 2019 | 2020 | |
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DELIBERA INDIRIZZO COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA | 2017 |

Contenuto creato il 18-09-2018 aggiornato al 29-06-2023